Valvole termostatiche e contabilizzatori:
Installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori nelle comuni strutture condominiali a colonne montanti: La termoregolazione e la contabilizzazione del calore consistono in un sistema tecnologico, ampiamente utilizzato in Svizzera e Germania, che nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato permettono di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma. In questo modo si ottiene un risparmio sul consumo di combustibile stimabile tra il 10% e il 20% l’anno, dato confermato dalle esperienze personali fatte in condomini in cui è stato recentemente adottato. L’intervento è possibile anche negli edifici di più vecchia costruzione, con un costo complessivo che si aggira sul migliaio di euro per unità immobiliare ed è proporzionale al numero di termosifoni. Per l’installazione è necessaria una delibera condominiale che a maggioranza semplificata disponga congiuntamente l’installazione e l’adozione in tutto il condominio dei quattro seguenti prodotti e servizi:
La termoregolazione Su tutti i corpi radianti si installa una valvola termostatica che permette la regolazione della temperatura ambiente. La valvola raffredda il termosifone qualora l’ambiente abbia raggiunto la temperatura programmata e lo riscalda di nuovo quando necessario. Nel complesso del condominio questo meccanismo diminuisce la quantità di acqua in circolazione nell’impianto, diminuendo l’attività della caldaia e determinando il risparmio energetico.
La contabilizzazione Su tutti i corpi radianti viene installato un contatore di calore elettronico che consente di rilevare il consumo di ogni termosifone. L’installazione è molto semplice e l’intervento, pur necessitando di tecnici specializzati, è veloce e non necessita di lavori di muratura o cablaggi (tranne per casi particolari). Negli impianti di ultima generazione i contabilizzatori hanno al loro interno una radio trasmittente che ne permette la lettura anche dall’esterno dell’unità immobiliare.
L’adeguamento della centrale termica Occorre prevedere l’installazione di un bruciatore modulante così da poter sfruttare le variazioni di potenza da erogare in funzione della richiesta dell’utenza e della temperatura esterna. Per regolare le variazioni di pressione dovute all’apertura e alla chiusura delle valvole termostatiche ed evitare conseguenti sibili e rumori che si manifestano in alcuni casi, è consigliabile l’installazione in centrale termica di una pompa a pressione variabile. In alternativa, per gli impianti più piccoli, è sufficiente l’installazione di una valvola di sovrapressione.
La ripartizione delle spese Al termine della stagione le spese condominiali di riscaldamento sono ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore. Una parte minoritaria della spesa, a discrezione del condominio, continua ad essere suddivisa secondo i criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell’impianto di riscaldamento per le unità immobiliari più sfavorite.
Normativa:
LEGGE 10/1991: APPROVAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE IN ASSEMBLEA DI CONDOMINIO
Questa legge prende in considerazione molteplici aspetti relativi all’impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l’art. 26 comma 5, che recita testualmente: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”. In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all’assemblea regolarmente convocata. Pertanto, in un’assemblea condominiale in seconda convocazione, regolarmente convocata, solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio , si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all’assemblea.
D.P.R. 412/1993: ORARIO DI ACCENSIONE DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO CON IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Il decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all’art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l’impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio con sistema di contabilizzazione sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all’interno delle unità immobiliari in modo automatico. In alternativa, al precedente punto D, si spiega che e’ comunque possibile mantenere l’impianto sempre acceso se la centrale termica e’ dotata di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore (di notte l’impianto deve funzionare in regime attenuato, a temperatura piu’ bassa). In entrambi i casi l’impianto termico deve essere posteriore al 1993, coi relativi requisiti tecnici.
D.P.R. 551/1999: OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Il decreto prende nuovamente in esame l’impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L’art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare e non per ciascun radiatore).
NORMA UNI 10200/2005: NORME TECNICHE SULL’INSTALLAZIONE E IL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
La norma italiana, oltre a fornire un riferimento per il calcolo del potere radiante, prende in considerazione tutti gli aspetti relativi alla tecnica e alla gestione della ripartizione delle spese di riscaldamento con impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione.
NORMA EN 834: NORME TECNICHE SUI RIPARTITORI DI CALORE
La norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizza tori).
D.P.R. 412/1993: ORARIO DI ACCENSIONE DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO CON IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all’art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l’impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio con sistema di contabilizzazione sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all’interno delle unità immobiliari in modo automatico. In alternativa, al precedente punto D, si spiega che e’ comunque possibile mantenere l’impianto sempre acceso se la centrale termica e’ dotata di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore (di notte l’impianto deve funzionare in regime attenuato, a temperatura piu’ bassa). In entrambi i casi l’impianto termico deve essere posteriore al 1993, coi relativi requisiti tecnici.
DECRETI LEGISLATIVI 192/2005 E 311/2006: OBBLIGO VALVOLE TERMOSTATICHE
I sopracitati decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l’allegato I del 192/2005 e l’allegato I-11 del 311/2006 impongono l’installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico. (sostituzione del generatore di calore).
DETRAZIONE 55%
La Legge finanziaria concede una detrazione fiscale del 55% in 10 anni relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni finalizzate al raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell’edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell’agevolazione. Per ottenere una detrazione del 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria per la detrazione, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo.
I tetti di detrazione indicati sono ad personam e non costituiscono quindi un limite oggettivo per sfruttare la detrazione. Per le detrazioni di importo elevato il limite potrebbe essere invece costituito dall’impossibilità di detrarre un importo superiore alla tassazione diretta annuale del contribuente, con riferimento ovviamente ai soli contribuenti con redditi bassi, come ad esempio gli anziani pensionati. Per tale ragione la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, tutt’oggi in vigore potrebbe risultare più vantaggiosa in taluni casi, poichè la detrazione è spalmata su 10 anni, consentendone l’effettivo esercizio anche ai redditi più bassi.
Infine si fa presente che per ottenere il 55%, pur non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte di organismi tributari come invece accade per il 36%, la legge prescrive una serie importante di adempimenti e di certificazioni tecniche (certificazione energetica dell’edificio) che devono essere tenute agli atti.
D.G.R. Lombardia 8/8745: Obbligo di contabilizzazione del calore per la Regione Lombardia
Con questo decreto della Giunta Regionale del 22/12/2008 la contabilizzazione del calore negli edifici diventa d’obbligo in Lombardia; all’art. 6 comma 7 si prevede infatti l’installazione dell’impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore in caso di sostituzione del generatore dell’impianto termico.
Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore e termoregolazione per la Regione Lombardia
All’art.17 di questa legge regionale si prevede l’obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore esteso progressivamente dal 2012 a tutti gli edifici abitativi ESISTENTI della Regione Lombardia, a cominciare dai più grossi e vetusti.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2011 – N. IX/2601: FISSATI TERMINI PER OBBLIGO CONTABILIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA Con questa delibera la Regione Lombardia rende operative le linea guide contenute in precedenti Leggi in relazione agli impianti di riscaldamento.
Per quanto concerne la termoregolazione e contabilizzazione del calore, le scadenze sono le seguenti:
SCADENZE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZATORI ________________________________________________________________
- caldaie con potenza superiore a 350 Kw installati prima del 1 agosto 1997:
I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE INSTALLATI ENTRO IL 01.08.2012 ________________________________________________________________________
- caldaie con potenza superiore a 116 kW installati prima del 1 agosto 1998:
I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE INSTALLATI ENTRO IL 01.08.2013 ________________________________________________________________________
- caldaie con potenze inferiori a 116 kW e restanti impianti:
I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE INSTALLATI ENTRO IL 01.08.2014
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L’obbligo sussiste anche per gli impianti alimentati a teleriscaldamento. Ovviamente se si procede alla sostituzione del generatore di calore l’obbligo sussiste in modo contestuale a detto intervento (qualora sia prima della scadenza prevista). Questa installazione deve essere progettata ai sensi della legge 10/91 con firma di tecnico abilitato. Si consiglia quindi, laddove possibile, di eseguire tutte le migliorie individuabili sull’impianto al fine di limitare queste disparità anche con interventi di isolamento termico di solai, piani piloty, ecc. Inoltre sarà indispensabile possedere un sistema di lettura dei consumi (certamente per i primi anni) che abbia periodicità non oltre che bimestrali al fine di “monitorare” i consumi preavvisando delle eventuali anomalie (o extra consumo) gli utenti; questo sarà realizzabile solo con sistemi dotati di software con lettura remota accessibili dal gestore o dall’amministratore. Inoltre tale servizio di monitoraggio dovrà essere affidato a persone che abbiano la capacità (oltre al tempo) di “leggere” questi dati con la dovuta competenze per rilevare comportamenti anomali degli utenti o delle apparecchiature ed operare le dovute eventuali correzioni e tarature. Dato che a breve inizieranno le assemblee condominiali sarà opportuno predisporre per tempo adeguati studi in proposito per la richiesta delle offerte. Si ricorda infine che, seppur modificati, il nuovo Governo ha prorogato gli incentivi per il risparmio energetico come già sopra specificato.
I vantaggi
RISPARMIO ECONOMICO:
Con un impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato dalla caldaia compreso tra il 10% e il 20% rispetto alla situazione anteriore all’installazione; questo a fronte di una spesa d’installazione variabile tra i 130 e i 170 euro per termosifone e ad un canone di gestione raramente superiore ai 5 euro l’anno. L’investimento per la termoregolazione dei caloriferi ha una durata indefinita mentre i ripartitori di calore hanno una batteria della durata di 10 anni, dopo i quali devono essere sostituiti (ad un costo pari a circa la metà della spesa totale, ma in costante diminuzione dati gli avanzamenti tecnologici del settore). Da non sottovalutare il fatto che mentre i costi d’installazione sono costanti, il trend dei prezzi energetici è costantemente in crescita, con un evidente effetto additivo sui risparmi potenziali derivanti dall’installazione del sistema.
COMFORT: in ogni unità immobiliare l’utente ha la possibilità di regolare la temperatura secondo le proprie preferenze e secondo i propri orari, ponendo fine alle eterne discussioni condominiali sulla regolazione della caldaia. Inoltre il sistema di termoregolazione permette un’automatica equilibratura della circolazione dell’acqua, permettendo agli utenti più vicini alla centrale di diminuire l’erogazione del calore senza aprire le finestre; questo a favore degli utenti sfavoriti (piani rialzati o piani alti), dove l’acqua calda arriva in temperatura permettendo il riscaldamento di unità immobiliari cronicamente fredde
EQUITA’: ogni utente paga per quello che consuma, proprio come nella gestione di un riscaldamento autonomo; è comunque previsto che una quota complessiva della spesa di riscaldamento sia ripartita secondo criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e del calore ceduto alle parti comuni dell’impianto.
TUTELA DELL’AMBIENTE: chi è particolarmente sensibile alle attualissime tematiche per la difesa dell’ambiente e per il risparmio energetico, non potrà che apprezzare i vantaggi della contabilizzazione del calore, visti gli ingenti risparmi indotti sull’uso di combustibili fossili e la conseguente diminuzione di emissione di sostanze nocive nell’aria. Per rendersi conto della potenzialità del sistema, si consideri che è stato stimato che per una famiglia media il risparmio energetico indotto dalla contabilizzazione del calore è pari a 70 volte quello che deriva dall’uso di una lavatrice di classe energetica A rispetto ad un’altra di classe energetica C.
INVESTIMENTO ECONOMICO: il mercato immobiliare negli ultimi anni ha dato grosse soddisfazioni non solo agli investitori, ma anche ai semplici proprietari di casa. L’impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione dà un ulteriore valore aggiunto all’immobile, a fronte di un investimento in proporzione modesto. La contabilizzazione del calore rende di fatto autonomo l’impianto di riscaldamento, in particolare nelle nuove versioni con cronotermostato integrato.
DETRAZIONE FISCALE: lo stato italiano prevede il recupero in 10 anni del 36% del costo sostenuto per l’impianto di contabilizzazione del calore; il rimborso avviene sotto forma di detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione (trattasi infatti di intervento finalizzato al risparmio energetico). Se ad esempio una famiglia spende 1000 euro per l’impianto di contabilizzazione, 360 euro vengono rimborsati dallo Stato (36 euro l’anno per 10 anni). Il decreto di stabilita’ 2011 permette la detrazione fiscale del 55% in 10 anni in caso di contestuale sostituzione della caldaia con uno dei nuovi modelli a condensazione modulante, valvole termostatiche appunto e pompe a giri variabili in centrale termica.
IVA AGEVOLATA: col decreto Bersani è stato reintrodotto il regime IVA agevolato al 10% per le ristrutturazioni edilizie, tra cui rientra certamente anche questo genere di intervento. Decreto Legge 223/2006. Queste stesse agevolazioni sono state confermate dalla Legge Finanziaria 2007, comma 38.
SICUREZZA: rispetto ad un impianto autonomo tradizionale con caldaietta, la caldaia rimane centralizzata con conseguenti vantaggi per i controlli periodici imposti dalla legge e per la sicurezza degli utenti
EFFICIENZA ENERGETICA: si prenda ad esempio un condominio con 10 unità immobiliari che si vogliano dotare di riscaldamento autonomo. Una soluzione con 10 caldaiette autonome è energeticamente meno efficiente e più dispendiosa rispetto ad una soluzione con un unica caldaia centralizzata: a parità di combustibile utilizzato, la caldaia centralizzata fornisce certamente più calore della somma di 10 caldaiette autonome.
ORARIO D’ACCENSIONE: come previsto dal D.P.R. 412/1993, la termoregolazione individuale consente l’accensione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a completa discrezione dell’assemblea di condominio, senza dover più sottostare alle disposizioni orarie normalmente previste per gli impianti centralizzati.
Fonte:
STUDIO TECNICO DOTT. ING. FABRIZIO BELLONI
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